Cass. pen. n. 20320 del 15 maggio 2024
Testo massima n. 1
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - CIRCOSTANZE - Concorso dell’aggravante dell’utilizzo del metodo mafioso, di cui all'art. 416-bis.1. cod. pen., con quella di cui all’art. 628, comma terzo, n. 3, cod. pen. - Possibilità - Ragioni.
In tema di estorsione, l'aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso, di cui all'art. 416-bis.1. cod. pen., può concorrere con quella prevista dall'art. 628, comma terzo, n. 3, cod. pen., richiamata dall'art. 629, comma secondo, cod. pen., posto che la prima presuppone che la condotta sia stata tenuta con modalità mafiose, pur non essendo necessario che il soggetto agente appartenga a un sodalizio criminale di tal genere, mentre la seconda postula la provenienza della violenza o della minaccia da persona appartenente ad associazione mafiosa, senza che sia necessario il concreto accertamento delle modalità di esercizio di tali violenza e minaccia, né che esse siano state attuate mercé l'utilizzo della forza intimidatrice derivante dall'appartenenza all'associazione mafiosa.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Pen. art. 629 com. 2
Cod. Pen. art. 416 bis lett. 1