Cass. pen. n. 20317 del 18 aprile 2024

Testo massima n. 1


PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - Beneficio subordinato al risarcimento del danno - Obbligo del giudice di verificare le condizioni economiche dell'imputato - Sussistenza.


Il giudice che intende subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena all'adempimento dell'obbligo risarcitorio è tenuto a valutare, motivando pur sommariamente sul punto, le reali condizioni economiche del condannato, onde verificare se lo stesso sia in grado di effettuare il pagamento entro il termine fissato.

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 40041 del 2019

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 163 CORTE COST. PENDENTE
Cod. Pen. art. 165 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 168 CORTE COST.