14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3067 del 27 luglio 1992
Testo massima n. 1
In tema di revisione, non può ritenersi conforme al disposto di cui all’art. 633, primo comma, c.p.p., nella parte in cui esso prescrive che la richiesta debba «contenere l’indicazione specifica delle ragioni e delle prove che la giustificano», una richiesta che sia fondata sulla proposta di assunzione di una nuova testimonianza che debba rendersi da soggetto di cui, per asserite ragioni di sicurezza, non si indichi il nome.
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Testo massima n. 2
Ove la richiesta di revisione si fondi sull’assunto della attribuibilità del fatto ad altra persona nominativamente indicata, essa, siccome riconducibile all’ipotesi del contrasto di giudicati prevista dall’art. 630, lettera a ], c.p.p. [ corrispondente a quella già prevista dall’art. 554, n. 1 del codice di rito previgente ], è inammissibile fino a che la responsabilità dell’altra persona non sia accertata con sentenza divenuta irrevocabile.
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