14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 1126 del 29 marzo 1996
Testo massima n. 1
In tema di revisione, l’art. 634 c.p.p., richiamando specialmente le disposizioni dell’art. 633 c.p.p. sulla forma della richiesta, esige, a pena di inammissibilità, l’autenticità delle copie delle sentenze e dei decreti penali di condanna, uniti alla stessa, solo per i casi in cui l’istanza sia fondata sui motivi contemplati nelle lettere a ], b ] e d ] dell’art. 630 c.p.p. e non anche nei casi previsti dalla lett. c ]. Tale esclusione risponde ad un criterio logico, dal momento che in queste ipotesi la prova dev’essere comunque valutata dal giudice, che ha il compito di verificarne la novità e la rilevanza a favore dei condannati. [ Fattispecie relativa all’annullamento dell’ordinanza con la quale l’istanza di revisione era stata dichiarata inammissibile poiché i documenti allegati, relativi alla remissione di querela, all’accettazione e ad un fonogramma del comandante la stazione dei carabinieri, non erano stati presentati in copia conforme all’originale ].
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