14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 11892 del 23 marzo 2002
Posted at 15:34h
in Massimario
Testo massima n. 1
In tema di revisione, incombe al ricorrente l’onere di produrre la sentenza di cui assume l’inconciliabilità con la condanna riportata, in quanto la richiesta di revisione deve essere corredata, a pena di inammissibilità, dagli eventuali atti e documenti idonei a sorreggerla e dalle copie autentiche delle sentenze e dei decreti penali di condanna, così come prescrive l’art. 633, comma 2, c.p.p.
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