Cass. pen. n. 25678 del 8 giugno 2004
Testo massima n. 1
La revisione della sentenza di condanna è ammessa anche se l'esito del giudizio possa condurre al ragionevole dubbio circa la colpevolezza dell'imputato a causa dell'insufficienza, dell'incertezza o della contraddittorietà delle prove di accusa, in quanto l'art. 631 c.p.p. esplicitamente richiama tutte le formule assolutorie indicate nell'art. 530 stesso codice, comprese quelle di cui ai commi secondo e terzo, ispirate al canone di garanzia in dubio pro reo.