14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 865 del 1 febbraio 1993
Testo massima n. 1
Il reato di falsità ideologica in atto pubblico sussiste anche quando il pubblico ufficiale attesti, contrariamente al vero, fatti di cui la legge non prescrive espressamente la menzione, purché l’attestazione non sia superflua nell’economia dell’atto e sia rilevante ai fini dell’emissione dell’atto finale del procedimento.
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Testo massima n. 1
Presupposto indispensabile per la rimessione di una questione alle Sezioni unite a norma dell’art. 618 è che assoluta inconciliabilità fra le diverse affermazioni di principio emerga, ictu oculi, dalla comparazione fra determinate massime, e non la mera possibilità che una certa pronuncia si riveli incompatibile con una delle interpretazioni – o delle implicazioni – che sia lecito attribuire ad un’altra.
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