14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 10762 del 16 ottobre 1998
Posted at 15:34h
in Massimario
Testo massima n. 1
In caso di interesse all’impugnazione venuto meno in epoca successiva alla proposizione del ricorso alla declaratoria di inammissibilità a norma dell’art. 591, comma primo, c.p.p., non segue la condanna alle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende, non essendo configurabile alcuna ipotesi di soccombenza.
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]