14 Mag Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 33542 del 11 settembre 2001
Testo massima n. 1
Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso per cassazione non segue la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa per le ammende qualora la questione con esso dedotta sia oggetto di contrasto al momento della sua proposizione, giacché in tal caso esula ogni profilo di colpa in capo al ricorrente e non ricorrono, pertanto, le condizioni stabilite dall’art. 616 c.p.p. nel testo modificato dalla sentenza della Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186.
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Testo massima n. 2
È inammissibile il ricorso per cassazione inteso unicamente a far valere la prescrizione maturata successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata.
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