Cass. pen. n. 33542 del 11 settembre 2001
Testo massima n. 1
Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso per cassazione non segue la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa per le ammende qualora la questione con esso dedotta sia oggetto di contrasto al momento della sua proposizione, giacché in tal caso esula ogni profilo di colpa in capo al ricorrente e non ricorrono, pertanto, le condizioni stabilite dall'art. 616 c.p.p. nel testo modificato dalla sentenza della Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186.
Testo massima n. 2
È inammissibile il ricorso per cassazione inteso unicamente a far valere la prescrizione maturata successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata.
Testo massima n. 3
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto unicamente per far valere la prescrizione maturata dopo la decisione impugnata e prima della sua presentazione, privo di qualsiasi doglianza relativa alla medesima, in quanto viola il criterio della specificità dei motivi enunciato nell'art. 581, lett. c) c.p.p. ed esula dai casi in relazione ai quali può essere proposto a norma dell'art. 606 dello stesso codice. (La Corte, in motivazione, ha chiarito che nella specie si è in presenza di un ricorso soltanto apparente e, pertanto, inidoneo a instaurare il rapporto di impugnazione).