Cass. pen. n. 4675 del 6 febbraio 2007
Testo massima n. 1
Il delitto di disastro colposo innominato (art. 434 c.p.) è un delitto di danno essendo compreso tra i delitti colposi di danno previsti dall'art. 449 c.p.
Testo massima n. 2
Il delitto di disastro colposo innominato (artt. 434 e 449 c.p.) è integrato da un «macroevento» che comprende non soltanto gli eventi disastrosi di grande immediata evidenza (crollo, naufragio, deragliamento ecc.) che si verificano magari in un arco di tempo ristretto, ma anche quegli eventi non immediatamente percepibili, che possono realizzarsi in un arco di tempo anche molto prolungato, che pure producano quella compromissione delle caratteristiche di sicurezza, di tutela della salute e di altri valori della persona e della collettività che consentono di affermare l'esistenza di una lesione della pubblica incolumità.
Testo massima n. 3
Il delitto di strage previsto dall'art. 422 c.p. non è punibile a titolo di colpa, non essendo ricompresa nel richiamo operato dall'art. 449 c.p., sia per la formulazione della norma che per l'incompatibilità della fattispecie colposa con il dolo specifico (il «fine di uccidere») che caratterizza la fattispecie dolosa.
Testo massima n. 4
Il reato di cui all'art. 437 c.p. è previsto nella sola forma dolosa, non essendo ricompreso tra i delitti colposi di danno previsti dall'art. 449 c.p.
Testo massima n. 5
Il titolare del diritto di impugnazione è legittimato a « frazionare» le censure proponendo, nel rispetto dei termini di legge, distinte impugnazioni, anche nei confronti di parti diverse. Trattasi, infatti, di una modalità di esercizio del diritto di impugnazione che, pur se non espressamente prevista, non è neppure vietata dal codice di rito, mentre sarebbe intrinsecamente contraddittorio consentire la presentazione di motivi nuovi (art. 585, comma quarto, c.p.p.) - sia pure nell'ambito delle censure già proposte con i motivi principali - oltre il termine previsto per l'impugnazione e vietare che, nel rispetto dei termini, la parte legittimata possa integrare i motivi già proposti con altri atti di impugnazione.