14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 14239 del 15 aprile 2005
Testo massima n. 1
L’arresto dell’imputato all’estero per fini estradizionali comporta la cessazione del suo stato di latitanza, ma non implica la nullità delle successive notifiche, ancorchè effettuate nelle forme previste per il latitante, fino a quando il giudice procedente non abbia avuto notizia dell’arresto, con modalità tali da far ritenere il fatto processualmente accertato. [ Nella specie la Corte ha escluso ogni invalidità in un caso nel quale il decreto dispositivo del giudizio era stato notificato, ai sensi dell’art. 165 c.p.p., dopo la cattura dell’imputato all’estero ma nell’assenza di qualunque atto che documentasse la cognizione giudiziale del fatto al momento della notifica ].
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