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Cassazione penale Sez. III sentenza n. 35577 del 26 settembre 2007

Cassazione penale Sez. III sentenza n. 35577 del 26 settembre 2007

Testo massima n. 1

Il giudice di appello non può pronunciare sentenza predibattimentale di proscioglimento giacché il rinvio operato dall’art. 598 c.p.p. alle norme del giudizio di primo grado non comprende la procedura, di natura eccezionale prevista dall’art. 469 c.p.p.

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