Cass. pen. n. 20140 del 23 febbraio 2024
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE - Sentenza di non doversi procedere ex art. 420-quater, cod. proc. pen. - Ricorribilità per cassazione per violazione di legge - Possibilità - Sussistenza - Ragioni.
In tema di impugnazioni, la sentenza inappellabile di non doversi procedere ex art. 420-quater, cod. proc. pen. per mancata conoscenza, da parte dell'imputato, della pendenza del processo, è immediatamente ricorribile per cassazione per violazione di legge, quantomeno in relazione alla determinazione della durata delle ricerche dell'imputato, operando, in ordine al predetto provvedimento, la garanzia sancita dall'art. 111, comma 7, Cost., riguardante i provvedimenti giurisdizionali aventi natura decisoria e capacità di incidere, in via definitiva, su situazioni giuridiche di diritto soggettivo. (In motivazione, la Corte ha evidenziato la natura "bifronte" della sentenza in esame, recante, sia una pronuncia di improcedibilità virtualmente conclusiva, sia una "vocatio in iudicium" a udienza predefinita in caso di rintraccio dell'imputato).
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Pen. art. 159 com. 8
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 quater CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 2