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Cassazione penale Sez. V sentenza n. 31408 del 16 luglio 2004

Cassazione penale Sez. V sentenza n. 31408 del 16 luglio 2004

Testo massima n. 1

L’omessa notificazione alla parte privata dell’impugnazione proposta da altra parte non dà luogo all’inammissibilità del gravame, ma solo all’obbligo della cancelleria di provvedere alla notifica non eseguita, salvo che risulti altrimenti, in capo al destinatario di essa, la conoscenza dell’atto di impugnazione.

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