14 Mag Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 10893 del 27 luglio 1990
Posted at 15:35h
in Massimario
Testo massima n. 1
A norma dell’art. 578 c.p.p., l’estinzione del reato non esime il giudice dal pronunziare sulla condanna del ricorrente al risarcimento dei danni in favore della parte civile.
Articoli correlati
Testo massima n. 2
La rinuncia all’amnistia deve essere riferita ad ogni singolo provvedimento di clemenza, pertanto la rinuncia all’applicazione di un determinato provvedimento di amnistia non estende i suoi effetti a quelli successivamente emanati.
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]