Cass. pen. n. 10893 del 27 luglio 1990
Testo massima n. 1
A norma dell'art. 578 c.p.p., l'estinzione del reato non esime il giudice dal pronunziare sulla condanna del ricorrente al risarcimento dei danni in favore della parte civile.
Testo massima n. 2
La rinuncia all'amnistia deve essere riferita ad ogni singolo provvedimento di clemenza, pertanto la rinuncia all'applicazione di un determinato provvedimento di amnistia non estende i suoi effetti a quelli successivamente emanati.