14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 1983 del 1 marzo 1997
Testo massima n. 1
In tema di declaratoria di estinzione del reato, l’art. 578 c.p.p. prevede che il giudice di appello o la Corte di cassazione, nel dichiarare estinto per amnistia o prescrizione il reato per il quale in primo grado è intervenuta condanna, sono tenuti a decidere sull’impugnazione agli effetti delle disposizioni dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili e per tale decisione devono ovviamente esaminare e valutare i motivi della impugnazione proposta dall’imputato. [ Nella fattispecie, la Suprema Corte ha annullato «in parte qua» la sentenza della corte di appello, la quale, senza prendere in alcun modo in esame gli articolati motivi di appello degli imputati, aveva confermato le statuizioni civili della sentenza di primo grado limitandosi a richiamare l’art. 578 c.p.p., interpretandolo erroneamente come se dalla ritenuta mancanza di prova della «innocenza» degli imputati dovesse automaticamente derivare la conferma della condanna al risarcimento dei danni ].
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