Cass. civ. n. 4797 del 9 novembre 1977
Testo massima n. 1
L'art. 905 c.c., nel prevedere la distanza minima di una veduta diretta, assume come base della misurazione la posizione più avanzata del piano verticale sul quale l'apertura è posta ed è disposizione inderogabile. (Nella specie, la corte del merito aveva invece assunto come base non già la faccia esterna del muro, ma la ringhiera apposta all'interno dell'apertura, nel vano retrostante).