14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 16067 del 20 aprile 2001
Testo massima n. 1
In tema di declaratoria di estinzione del reato, l’art. 578 c.p.p. prevede che il giudice di appello, nel caso sussista costituzione di parte civile, nel dichiarare estinto per amnistia o prescrizione il reato per il quale in primo grado è intervenuta condanna, debba operare una duplice valutazione, da un lato al fine di stabilire se sussistano gli estremi del reato dal quale la parte civile fa discendere il proprio diritto al risarcimento, e dell’altro onde accertare, sia pure in modo sommario, la sussistenza di tale diritto.
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