14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 12762 del 4 aprile 2002
Testo massima n. 1
Il giudice d’appello, qualora, su impugnazione del pubblico ministero e della parte civile, ritenga configurabile la penale responsabilità dell’imputato, negata dal giudice di primo grado, dichiarando nel contempo l’estinzione del reato per prescrizione [ nella specie, in conseguenza della ritenuta riconducibilità delle attenuanti generiche ], può nel contempo pronunciare condanna dell’imputato medesimo al risarcimento dei danni in favore della parte civile, non ostandovi il disposto dell’art. 578 c.p.p. da riguardarsi, nell’ipotesi data, come inconferente.
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