14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 19026 del 16 maggio 2002
Posted at 15:35h
in Massimario
Testo massima n. 1
Qualora il giudice d’appello, in riforma della sentenza assolutoria di primo grado, impugnata dal pubblico ministero e dalla parte civile, dichiari — nel presupposto della ritenuta configurabilità della responsabilità penale dell’imputato — l’estinzione del reato per sopravvenuto maturarsi del termine prescrizionale, è da escludere che a tale declaratoria possa accompagnarsi, ai sensi dell’art. 578 c.p.p., la condanna dell’imputato medesimo al risarcimento dei danni in favore della parte civile.
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