Cass. pen. n. 22038 del 20 maggio 2003
Testo massima n. 1
In tema di confisca obbligatoria di opere d'arte ai sensi dell'art. 127, ultimo comma, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, la clausola di esclusione relativa alle «cose appartenenti a persone estranee al reato» non copre i diritti dell'erede dell'imputato poiché tali beni, incommerciabili, non possono essere entrati nell'asse ereditario, mentre tale previsione, in conformità alla disposizione generale di cui all'art. 240 c.p., tutela solo l'affidamento del terzo che abbia acquistato le opere in buona fede. (Mass. redaz.).
Testo massima n. 2
In tema di opere d'arte contraffatte, la confisca prevista dall'art. 127, ultimo comma del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 permane anche nel caso di proscioglimento per improcedibilità dell'azione penale per morte dell'imputato, trattandosi di confisca obbligatoria la cui applicabilità prescinde da una sentenza di condanna (art. 240, secondo comma, n. 2, c.p.), salvo che si tratti di opere appartenenti a persone estranee al reato, né è possibile procedere alla vendita nelle aste dei corpi di reati come «opere non autentiche», ai sensi dell'art. 128 del cit. D.L.vo, trattandosi di falsi d'arte e non di «copie» di sculture, pitture e opere grafiche.