14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 28116 del 23 giugno 2004
Testo massima n. 1
In tema di declaratoria di estinzione del reato, l’art. 578 c.p.p. prevede che il giudice di appello o la Corte di cassazione, nel dichiarare estinto per amnistia o prescrizione il reato per il quale in primo grado è intervenuta condanna, sono tenuti a decidere sull’impugnazione agli effetti delle disposizioni dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili e per tale decisione devono ovviamente esaminare e valutare i motivi della impugnazione proposta dall’imputato. [ Nella fattispecie, la Suprema Corte ha annullato in parte qua la sentenza della Corte di appello, la quale, dopo aver derubricato il delitto originariamente contestato all’imputato in una contravvenzione dichiarata estinta per prescrizione, confermava le statuizioni civilistiche della sentenza impugnata ].
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