14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 111 del 18 marzo 1996
Testo massima n. 1
L’art. 577 c.p.p. legittima la persona offesa costituita parte civile a proporre impugnazione, anche agli effetti penali, contro le sentenze di condanna e di proscioglimento per i reati di ingiuria e diffamazione. Tale norma non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica, sicché non è ammissibile, sulla sua scorta, l’impugnazione delle sentenze aventi ad oggetto il reato di cui agli artt. 57 e 595 c.p., che integra una fattispecie autonoma rispetto alla semplice diffamazione. [ Fattispecie nella quale il ricorso della parte civile nei confronti del direttore responsabile del quotidiano ov’era stato pubblicato lo scritto offensivo è stato ritenuto ammissibile, siccome proposto ai soli fini della responsabilità civile ].
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