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Cassazione penale Sez. V sentenza n. 9685 del 29 ottobre 1997

Cassazione penale Sez. V sentenza n. 9685 del 29 ottobre 1997

Testo massima n. 1

In materia di diffamazione a mezzo stampa, la parte offesa, costituitasi parte civile, è legittimata a proporre impugnazione, anche agli effetti penali, soltanto nei confronti dell’autore della diffamazione e non anche nei confronti del direttore responsabile quanto questi sia imputato non a titolo di concorso, ma ai sensi dell’art. 57 c.p., che configura una autonoma ipotesi di reato colposo, strutturato in forma omissiva, nel quale l’evento è rappresentato dalla commissione di un qualsiasi reato.

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