14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 11162 del 30 marzo 2006
Testo massima n. 1
La sopravvenuta abrogazione, ad opera dell’art. 9 L. n. 46 del 2006, dell’art. 577 c.p.p., relativo al potere della persona offesa costituita parte civile di impugnare, anche agli effetti penali, le sentenze per i reati di ingiuria e diffamazione, non determina l’inammissibilità delle impugnazioni proposte prima dell’entrata in vigore della norma abrogatrice, in assenza di una disciplina transitoria che ne preveda la retroattività in deroga al generale principio tempus regit actum, secondo cui il giudizio di validità degli atti deve riferirsi alla legge vigente al momento della loro emanazione e non a quello, successivo, di produzione degli effetti.
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