Cass. civ. n. 20055 del 22 luglio 2024

Testo massima n. 1


TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - ENUNCIAZIONE DI ATTI NON REGISTRATI Imposta di registro - Tassazione per enunciazione ex art. 22 d.P.R. n. 131 del 1986 - Decreto ingiuntivo - Integrazione con il contenuto del ricorso monitorio - Necessità - Rilevanza ai fini impositivi.


In tema di imposta di registro, ai fini della tassazione per enunciazione ai sensi dell'art. 22 del d.P.R. n. 131 del 1986, il decreto ingiuntivo va integrato con il contenuto del ricorso monitorio, attesa la peculiare struttura del provvedimento e la relativa procedura sommaria che porta alla sua emissione.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 25706 del 2020

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1703
Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST.
DPR 26/04/1986 num. 131 art. 22 com. 3 CORTE COST.