14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 4775 del 18 aprile 2000
Posted at 15:35h
in Massimario
Testo massima n. 1
Attesi i riflessi che l’attenuante della provocazione può avere sull’entità del risarcimento dovuto alla persona offesa dal reato [ quanto meno con riguardo al risarcimento del danno non patrimoniale, la cui liquidazione non può che essere effettuata in via equitativa ], deve riconoscersi alla stessa persona offesa, costituitasi parte civile, il diritto ad impugnare, ai sensi dell’art. 576 c.p.p., il capo della sentenza con il quale sia stata riconosciuta all’imputato la suddetta attenuante.
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