14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 12359 del 28 marzo 2001
Testo massima n. 1
L’impugnazione consentita alla parte civile dall’art. 576 c.p.p., siccome idonea a dar luogo ad una pronuncia di condanna dell’imputato alle restituzioni ed al risarcimento del danno e non soltanto ad una pronuncia funzionale all’esclusione dell’efficacia extrapenale della sentenza di proscioglimento, deve ritenersi proponibile, alla sola condizione che trattisi di sentenza pronunciata nel giudizio, anche quando quest’ultima — come si verifica nel caso della sentenza predibattimentale prevista dall’art.469 c.p.p. — sia priva della suddetta efficacia.
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]