14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 35224 del 21 settembre 2007
Testo massima n. 1
In tema di impugnazioni, la parte civile è legittimata, ex art. 576 c.p.p., a proporre impugnazione avverso la sentenza di proscioglimento pronunciata in giudizio, ai soli effetti della responsabilità civile, con la conseguenza che la sua richiesta, in sede di impugnazione, deve fare riferimento specifico e diretto, a pena di inammissibilità del gravame, agli effetti di carattere civile che si intendono conseguire. Ne deriva che una richiesta riguardante esclusivamente l’affermazione di responsabilità dell’imputato prosciolto, senza alcun riferimento all’azione risarcitoria, rende inammissibile l’impugnazione.
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