Cass. civ. n. 20034 del 22 luglio 2024
Testo massima n. 1
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CONSENSUALE Separazione consensuale - Contenuto necessario ed eventuale - Distinzione - Rilevanza - Conseguenze.
In tema di separazione consensuale, gli accordi dei coniugi hanno un contenuto essenziale, volto ad assolvere ai doveri di solidarietà coniugale per il tempo immediatamente successivo alla separazione, cui può aggiungersi uno eventuale, finalizzato a regolare situazioni patrimoniali che non è più interesse delle parti mantenere in vita; solo le pattuizioni essenziali possono essere revocate e modificate ex art. 710 c.p.c. (poi sostituito dall'art. 473-bis.29 c.p.c.) e sono destinate ad essere superate dalla pronuncia di divorzio, mentre quelle eventuali seguono la disciplina propria dei negozi giuridici e non sono revocabili o modificabili.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 156 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1372
Cod. Civ. art. 337 sexies com. 1
Cod. Civ. art. 473 bis