Cass. pen. n. 20004 del 12 marzo 2024
Testo massima n. 1
REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA - IN GENERE - Misura cautelare del divieto di avvicinamento - Separazione personale - Diritto di visita del figlio minore da parte del genitore indagato - "Best interest of the child" - Preminenza - Ragioni.
In tema di maltrattamenti in famiglia, è legittimo il provvedimento cautelare che disponga il divieto di avvicinamento dell'indagato al figlio minore vittima di violenza domestica, anche solo assistita, nonostante il diritto di visita riconosciuto dal giudice civile della separazione, dovendo ritenersi prevalenti, in funzione del "best interest of the child", le ragioni di tutela del minore da ogni pregiudizio su quelle del soggetto maltrattante ad esercitare le prerogative genitoriali.
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 282 ter
Tratt. Internaz. 20/11/1989
Legge 27/05/1991 num. 176 CORTE COST.
Costituzione art. 2 CORTE COST.
Costituzione art. 30
Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3
Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST.