Cass. civ. n. 19985 del 19 luglio 2024
Testo massima n. 1
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE Riscossione crediti previdenziali - Opposizione - Vizi attinenti al merito della pretesa - Legittimazione passiva dell'incaricato della riscossione - Esclusione - Notifica dell'opposizione all'incaricato della riscossione solo ai fini di litis denuntiatio - Possibilità anche in caso di opposizione ad avviso di addebito - Sussistenza - Conseguenze in tema di spese di giudizio.
In tema di riscossione dei crediti previdenziali, l'incaricato della riscossione è carente di legittimazione passiva nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale - così come nell'opposizione ad avviso di addebito di cui all'art. 30 d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010 - per motivi inerenti al merito della pretesa contributiva e la notifica dell'opposizione nei suoi confronti ha il solo valore di litis denuntiatio, sicché non è configurabile la soccombenza dell'opponente nei confronti dell'agente della riscossione.
Massime precedenti
Normativa correlata
Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 24 CORTE COST.
Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 30 com. 14
Legge 30/07/2010 num. 122 CORTE COST. PENDENTE