Cass. pen. n. 19979 del 15 febbraio 2024

Testo massima n. 1


MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE - Omessa trasmissione di atti al Tribunale del riesame - Perdita di efficacia della misura - Condizioni.


L'omessa trasmissione al tribunale del riesame di parte degli atti acquisiti al procedimento cautelare determina la caducazione del provvedimento impugnato soltanto qualora gli atti non trasmessi siano stati ritenuti determinanti ai fini dell'applicazione della misura, spettando all'indagato l'onere di indicare le ragioni per le quali gli atti di cui lamenta la mancata trasmissione abbiano rivestito tale carattere.

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 25632 del 2018

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.

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