Cass. pen. n. 19976 del 19 aprile 2024
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI - EFFETTO DEVOLUTIVO - Giudizio di appello - Recidiva - Impugnazione della decisione in punto di recidiva specifica - Implicita devoluzione anche del riconoscimento dell’aggravante - Esclusione - Ragioni.
In tema di giudizio di appello, in applicazione del principio devolutivo e delle norme che impongono, a pena di inammissibilità, la specificità dei motivi, l'impugnazione della decisione in punto di sussistenza della natura specifica della recidiva non può estendersi al punto relativo ai presupposti per il riconoscimento di tale aggravante. (In motivazione la Corte ha affermato che diversa deve ritenersi l'ipotesi in cui oggetto del motivo di appello sia la sola natura reiterata della recidiva e con il ricorso per cassazione si contesti il riconoscimento dell'aggravante, tenuto conto che la verifica dei presupposti di cui all'art. 99, comma 4, cod. proc. pen., presuppone l'accertamento dei requisiti per il riconoscimento della condizione di recidivo semplice).
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1 lett. A
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 1 lett. C
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 1
Cod. Pen. art. 99 CORTE COST. PENDENTE