14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 4523 del 16 aprile 1993
Testo massima n. 1
Ai fini dell’accertamento dell’aggravamento dell’esercizio della servitù in dipendenza della trasformazione operata sul fondo dominante, questa va considerata non in sé stessa, come risultato di un’attività consentita o non consentita nel normale esplicamento dei poteri dominicali, bensì nelle implicazioni che ne derivano a carico del fondo assoggettato e di conseguenza occorre accertare se l’innovazione effettuata sul fondo dominante abbia alterato l’originario rapporto con il fondo servente, ed in particolare se il sacrificio imposto dal fondo servente sia in misura maggiore rispetto a quella originariamente contemplata.
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Testo massima n. 2
Ai fini dell’osservanza delle distanze legali dal fondo vicino la qualificazione della veduta [ diretta, obliqua o laterale ] va fatta con riguardo alla possibilità che la conformazione obiettiva dell’opera offre di guardare frontalmente o meno sul fondo del vicino, non già in base alla posizione della persona che esercita la veduta rispetto alla parte in cui si apre la finestra o il balcone. Ne deriva che le vedute che si esercitano dal balcone sono diverse secondo le varie posizioni in cui è possibile guardare sul fondo del vicino, nel senso che è sufficiente per aversi veduta diretta che da uno dei lati del balcone sia possibile affacciarsi e guardare sul fondo altrui, onde la distanza da osservarsi dal confine da tale lato non può essere inferiore a m. 1,50 a norma dell’art. 905 c.c.
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