Cass. civ. n. 15430 del 7 luglio 2006
Testo massima n. 1
In tema di limitazioni legali della proprietà, costituisce veduta diretta sul fondo del vicino ogni apertura che consenta di affacciarsi e guardare frontalmente su di esso da uno qualsiasi dei lati, essendo riservato al giudice di merito verificare, con accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, se la stessa consenta lo sguardo frontale sul fondo del vicino.
Testo massima n. 2
In tema di prova, non è censurabile in sede di legittimità l'omessa statuizione in ordine all'istanza di ispezione giudiziale, giacché dal mancato esercizio, da parte del giudice, del potere discrezionale di disporla si deduce per implicito che egli, alla stregua delle risultanze istruttorie acquisite, non ne ha ravvisato la necessità.
Testo massima n. 3
In tema di rapporti di vicinato, l'autorizzazione all'apertura di una veduta a distanza inferiore, da quella legale e la rinuncia a pretendente l'eliminazione, avendo ad oggetto la costituzione di un vincolo di natura reale sul bene, richiedono, ai sensi dell'art. 1350 c.c., la forma scritta <em>ad substantiam</em>.