Cass. pen. n. 19938 del 15 maggio 2024

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - Nullità per sopravvenuta declaratoria d'illegittimità costituzionale di norma relativa al trattamento sanzionatorio - Rilevabilità d'ufficio nel giudizio di cassazione - Sussistenza - Fattispecie.


Nel giudizio di cassazione, è rilevabile d'ufficio la nullità della sentenza nella parte relativa al trattamento sanzionatorio, conseguente alla sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità di norma riguardante la determinazione della pena. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione impugnata e ha rimesso al giudice di merito la quantificazione della pena, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 84 del 2024, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 628, cod. pen., nella parte in cui non prevede che la pena è diminuita in misura non eccedente un terzo nel caso in cui, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 45958 del 2017

Normativa correlata

Costituzione art. 3 CORTE COST.
Costituzione art. 27
Cod. Pen. art. 628 CORTE COST. PENDENTE