14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3223 del 15 giugno 1999
Posted at 15:35h
in Massimario
Testo massima n. 1
Qualora il giudice ritardi il deposito della motivazione della sentenza, senza aver preventivamente indicato un termine nel dispositivo letto in udienza, ai sensi dell’art. 544, comma terzo, c.p.p., il termine di impugnazione è quello di trenta giorni previsto dall’art. 585, comma primo, lett. b ], stesso codice, decorrente dalla data di notificazione o comunicazione dell’avviso di deposito della sentenza.
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]