14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 2389 del 14 ottobre 1992
Testo massima n. 1
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 548 c.p.p., per asserito contrasto con l’art. 24 Cost., nella parte in cui non prevede la notificazione della sentenza al difensore nominato dall’imputato dopo la conclusione del procedimento di primo grado ed entro i termini per l’impugnazione della sentenza pronunciata. In linea generale, il legislatore ordinario è libero di stabilire, per l’esercizio del diritto di difesa, presupposti, adattamenti e modalità che non lo rendano impossibile o estremamente difficile. Nell’ipotesi considerata, poi, non è configurabile il minimo ostacolo o intralcio per l’esercizio del diritto di impugnazione, giacchè le parti e i difensori sono posti in grado sia di conoscere l’esatto giorno della decorrenza del termine per la presentazione dell’impugnazione sia di esaminare la motivazione della decisione impugnata, con il solo onere di controllare una sola volta dopo la scadenza del termine per il deposito, se quest’ultimo sia avvenuto tempestivamente; la nomina di un nuovo difensore da parte dell’imputato, in pendenza del termine di impugnazione, rafforza il diritto di difesa e non può certamente dar luogo a nuova decorrenza del termine suddetto.
Articoli correlati
Testo massima n. 1
Per ritenere insussistente l’elemento psicologico del reato di calunnia è necessario che il convincimento della colpevolezza del denunciato, anche se erroneo, sia fondato su elementi seri e concreti e non su mere congetture o supposizioni.
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]