14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 6576 del 29 marzo 2005
Testo massima n. 1
In materia di diritti reali, l’obbligo del rispetto delle distanze legali trova applicazione anche quando la veduta viene esercitata dal piano terreno di una costruzione [ nella fattispecie, dal portico inserito nel fabbricato ], non occorrendo che l’apertura sia in tal caso munita di parapetto, come richiesto dall’art. 905 c.c. soltanto con riferimento a «balconi o altri sporti, terrazze, lastrici solari e simili», essendo disagevole e pericoloso, avvenendo dall’alto, l’affaccio dai medesimi in assenza di protezione.
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