14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 14864 del 16 novembre 2000
Testo massima n. 1
L’esercizio dell’azione di divisione ereditaria comporta, come quello dell’azione di riduzione, la collazione e l’imputazione delle donazioni per accertare la consistenza del patrimonio ereditario, ma mentre la causa petendi della prima è la qualità di erede ed il petitum l’attribuzione della quota ereditaria, la causa petendi della seconda è la qualità di legittimario leso nella quota di riserva, e il petitum , pur senza necessità di usare formule sacramentali, la reintegra in essa, previa determinazione della disponibile, mediante riduzione delle disposizioni testamentarie o delle donazioni.
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