Cass. pen. n. 7309 del 23 giugno 1994
Testo massima n. 1
Nell'ipotesi di mancata involontaria sottoscrizione della sentenza (nella specie del presidente del collegio) si verifica una irregolarità formale, che, se dedotta (diversamente si procede con il rito della correzione degli errori materiali), dà luogo a nullità relativa, sanabile mediante rinnovazione della stesura del solo documento. (La Corte ha annullato la sentenza impugnata, disponendo nel senso suddetto. Ha altresì precisato che in caso di volontaria omessa sottoscrizione si verifica una nullità assoluta).