Cass. pen. n. 22 del 8 gennaio 2010
Testo massima n. 1
Non è censurabile in sede di legittimità la valutazione circa la sussistenza dell'impedimento del presidente del tribunale di prevenzione (nella specie causato dal suo trasferimento in altra sede), che deve comunque essere effettivo, serio, grave e duraturo, in forza del quale il componente anziano deve sottoscrivere il provvedimento anche per il presidente impedito.