Cass. pen. n. 6006 del 20 giugno 1997
Testo massima n. 1
L'incompletezza del dispositivo, inteso quale provvedimento che rende esplicita la volontà del giudice nel caso concreto, individuato attraverso l'imputazione, si traduce in un riconoscibile divario tra dictum reale e dictum legale, in una ablazione di una parte del provvedimento che, per interna consequenzialità logica ed ontologica e per l'ordinaria progressione processuale, è privo di una parte essenziale della statuizione. Si traduce, cioè, in una disarmonia tra statuizione concreta e statuizione legale, sanzionata da una inevitabile nullità, emendabile soltanto con l'imputazione. La mancanza del dispositivo, invece, postula conseguenze diverse a seconda che sia assoluta o parziale. Quella parziale è equiparabile all'incompletezza e genera la nullità della sentenza. La mancanza assoluta determina, invece, l'inesistenza materiale e giuridica della sentenza che non è suscettibile di passare in giudicato, con la conseguenza che il vuoto decisorio deve essere rilevato e colmato dal giudice che procede, anche in assenza d'impugnazione.