14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 11497 del 4 novembre 1998
Testo massima n. 1
La mancanza o l’incompletezza totale o parziale del dispositivo determina la nullità della sentenza, con conseguente necessità di una nuova pronuncia, limitatamente ai capi d’imputazione contestati e non decisi, poiché il procedimento di correzione degli errori materiali è escluso nell’ipotesi in cui l’errore produca la nullità dell’atto. La motivazione, invero, ha funzione strumentale, mentre nel dispositivo è estrinsecata la volontà del giudice. [ Fattispecie in materia di omessa statuizione sanzionatoria nei confronti dell’imputato cui la corte di merito aveva erroneamente ovviato con la correzione materiale ].
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Testo massima n. 1
Per i fatti anteriori alla modifica introdotta con l’art. 73 legge 19 febbraio 1992, n. 142 il reato di frode comunitaria [ art. 2 legge 898/1986 ] ha carattere sussidiario [ e non speciale ] rispetto a quello di truffa aggravata. Ne deriva che esso è configurabile solo quando il soggetto si sia limitato all’esposizione di dati e notizie falsi, e non anche quando alle false dichiarazioni si accompagnino artifici e/o raggiri di altra natura, che integrano, invece, il delitto di truffa aggravata. [ Nella fattispecie la Corte ha ritenuto che il certificato veterinario allegato alle varie domande degli istanti, attestante falsamente l’esistenza del gregge ovvero di capi ovi-caprini in numero superiore a quello reale, lungi dal costituire la mera esposizione di dati e notizie falsi, secondo il dettato dell’art. 2 legge n. 898/1986, rappresentasse l’artificio connotante la condotta nel reato di truffa ].
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