Cass. pen. n. 1760 del 12 febbraio 1999

Testo massima n. 1


Il principio per cui l'atto che estrinseca la volontà del giudice è solo il dispositivo — che di conseguenza non può subire modifiche, integrazioni e sostituzioni con la motivazione — è valido solo quando il dispositivo è formato e pubblicato in udienza prima della redazione della motivazione. Detto principio non vale, invece, quando dispositivo e motivazione non sono separati ma sono formati e pubblicati contestualmente in un unico documento sicché è pienamente legittimo interpretare o anche integrare il dispositivo sulla base della motivazione.