Cass. pen. n. 5087 del 21 aprile 1999
Testo massima n. 1
Non comporta nullità della sentenza la mancata manifestazione in dispositivo della decisione su di una questione preliminare o incidentale. Invero, in base a quanto stabilisce l'art. 546 comma terzo c.p.p., la sentenza è nulla per omessa pronuncia solo quando il dispositivo sia mancante o incompleto in alcuno dei suoi elementi essenziali. (Fattispecie nella quale il ricorrente aveva sostenuto la nullità della sentenza di secondo grado per omessa statuizione e motivazione sull'eccezione di decadenza della parte civile per difetto di forma dell'atto costitutivo, dedotta nella udienza dibattimentale di appello).