Cass. pen. n. 928 del 2 giugno 1994
Testo massima n. 1
La motivazione per relationem di un provvedimento dà luogo alla nullità dello stesso nel caso che essa sia adottata dal giudice dell'impugnazione poiché si risolve nella violazione del principio del doppio grado di giurisdizione. Invece nel caso in cui il giudice adotti per la prima volta un provvedimento, riportandosi alla motivazione contenuta in altro atto processuale, non vi è illegittimità di detta motivazione per relationem, se quella richiamata sia conosciuta o conoscibile dall'interessato, per modo che questo sia in grado di controllarne la congruenza e la legittimità.