14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 21383 del 25 maggio 2001
Testo massima n. 1
Nel caso in cui il giudice riporti nella motivazione della propria decisione la massima della Corte di cassazione relativa al precedente giurisprudenziale, con enunciazione del principio giuridico formulato e con la esposizione delle argomentazioni poste a fondamento di esso, tali argomentazioni vanno a formare parte integrante della motivazione, atteso che in tal modo si dà contezza delle ragioni che hanno giustificato la adesione del giudice di merito al principio della corte di legittimità. [ In applicazione di tale principio la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso con il quale si lamentava la carenza di motivazione di una decisione incentrata sulla riproposizione di una massima ].
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