14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 28560 del 13 luglio 2009
Posted at 15:36h
in Massimario
Testo massima n. 1
La sospensione dei termini di custodia cautelare in pendenza dei termini per il deposito della sentenza previsti dall’art. 544, comma 2 e 3, non implica alcuna valutazione discrezionale e può essere dichiarata anche dal giudice dell’impugnazione, cui gli atti siano stati trasmessi dopo l’avvenuto deposito.
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